Mozzarella di Bufala: tutela della tipicità "marchio D.O.P."

La Commissione Europea ha creato un logo che permette di identificare prontamente i prodotti alimentari inseriti nei sistemi di tutela, noto come D.O.P (Denominazione d'Origine Protetta). Esso rappresenta dei solchi in un campo arato situato al centro di un sole, circondato dalle dodici stelle dell' U.E.

Il logo consente ai produttori di far conoscere meglio i propri prodotti ai consumatori; il logo dimostra che le qualità specifiche di un determinato prodotto sono legate alla regione da cui proviene, e sarà la sua vera garanzia di autenticità.

La Mozzarella di Bufala Campana ha ottenuto il riconoscimento del marchio D.O.P. il 12 Giugno 1996.

 

il marchio D.O.P.:
Per poter ricevere l’appellativo di Denominazione di Origine Protetta deve sussistere la condizione per cui la produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito devono essere effettuate nella regione delimitata di cui il prodotto porta il nome. In altre parole un formaggio D.O.P. deve essere fatto con latte di animali allevati in zona e le particolari qualità e caratteristiche del prodotto devono essere dovute, esclusivamente o essenzialmente, all’ambiente geografico del luogo d’origine. Per "ambiente geografico" la legge intende non solo i fattori naturali ma anche quelli umani, quindi il clima e la qualità del suolo, ma anche le conoscenze tecniche locali. Il legame tra il prodotto e la zona deve essere di conseguenza essenziale: non deve essere possibile ricreare le stesse condizioni altrove.

L'ottenimento della DOP certifica che la Mozzarella così contrassegnata è stata prodotta osservando il disciplinare di produzione approvato dalla Unione Europea con apposito regolamento che garantisce la provenienza e le modalità di trasformazione del latte bufalino. In particolare esso certifica che il formaggio è stato ottenuto interamente da latte bufalino prodotto da allevamenti, i cui animali devono essere originari della zona, di razza mediterranea e iscritti in un apposito albo anagrafico. Il latte deve essere trasformato da caseifici ricadenti nella zona d’origine della mozzarella; quest’ultima viene individuata dall’intera provincia di Caserta e Salerno, da numerosi comuni della provincia di Napoli, Latina e Frosinone e da alcuni della provincia di Roma e Benevento. Il regolamento prevede la caseificazione secondo le antiche regole di produzione, tramandatesi di generazione in generazione, a non più di 16 ore dalla mungitura. Tutti gli altri prodotti, quindi, siano essi ottenuti parzialmente o totalmente con latte bufalino, anche se prodotti all’interno dell’area individuata dalla DOP, ma che non rispettano il disciplinare di produzione della Mozzarella di Bufala Campana, potranno fregiarsi unicamente del titolo generico di mozzarella o mozzarella di bufala.

Al fine di valorizzare in tutto il mondo questo prodotto tipico e genuino ottenuto tramite una accurata lavorazione tradizionale è stato costituito nel 1993 Il "Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana". Esso promuove ogni iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità, le peculiari caratteristiche, l'uso della denominazione ed a favorirne il costante miglioramento delle tecniche di produzione; esercita una costante azione di vigilanza sulla produzione e sul commercio della Mozzarella di Bufala campana.

Inoltre l'attività specifica va identificata nei rigorosi controlli eseguiti allo scopo primario di verificare che la Mozzarella di Bufala prodotta nel circuito Dop sia conforme al regolamenti.

Il marchio del Consorzio di Tutela è quindi garanzia di autenticità.

A tutela del prodotto Dop e' entrata anche a regime la figura del tecnico per la divulgazione del regolamento per la gestione igienica ed alimentare dell'allevamento bufalino.